Aziende di Call Center
La formazione trasversale per apprendisti nel settore Aziende di Call Center può
essere fatta in formazione a distanza grazie ai nostri corsi online
I Corsi di formazione apprendistato professionalizzanti possono essere fatti grazie alle regole in vigore dal 1° ottobre 2013 relative alle semplificazioni
dell’apprendistato previste dal decreto legge n. 76/2013..
APPRENDISTATO
Art.54 - Tipologie contratto di apprendistato
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Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere d’istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo la tipologia del contratto di apprendistato professionalizzante;
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Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili.
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A tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Art.55 - Durata rapporto contrattuale
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Il Contratto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art.56 - Apprendistato professionalizzante
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Le parti convengono che possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs.n.226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
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Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per il raggiungimento dei livelli dal 2° al 6° per la struttura aziendale; per tutti i livelli per gli operatori Inbound e per tutti i livelli, ad esclusione dell’operatore di call center junior, per gli operatori Outbound.
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La durata del periodo di apprendistato e il relativo trattamento economico ridotto sono individuati dalla tabella sottostante.
Settore |
Livelli |
Durata complessiva |
1° anno |
2° anno |
3° anno |
INBOUND |
2° livello |
2 anni |
70% |
80% |
- |
3° - 4° livello |
3 anni |
60% |
70% |
80% |
OUTBOUND |
Operatore |
2 anni |
70% |
80% |
- |
Op. senior – Ad. comm. diretta |
3 anni |
60% |
70% |
80% |
STRUTTURA AZIENDALE |
2° livello |
2 anni |
70% |
80% |
- |
3° - 4° - 5° - 6° |
3 anni |
60% |
70% |
80% |
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La durata dell’apprendistato può essere ridotta di 6 mesi qualora il lavoratore abbia svolto un periodo di stage o tirocinio di egual durata e per le stesse mansioni presso l’azienda.
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Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. La stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.
Art.57 - Proporzione
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I limiti numerici per l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato sono definiti dal D. Lgs. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.58 - Disciplina del rapporto
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Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.
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Il parere di conformità del piano formativo individuale è di competenza dell’E.BI.A.S.P..
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Contestualmente all’assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo nel quale verrà registrato il percorso formativo svolto.
Art.59 - Parere di conformità
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Il datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall’assunzione, l’assistenza dell’E.BI.A.S.P. per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso.
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Ove l’ente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà negata.
Art.60- Periodo di prova
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È previsto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto stabilito per il lavoratore qualificato ed inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione dell'apprendista, durante il quale è reciproco il diritto tra le parti di risolvere il rapporto senza preavviso.
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Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
Art.61- Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
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Il periodo di apprendistato, effettuato presso altre aziende, sarà computato presso la nuova ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un'interruzione superiore ad un anno.
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Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato
svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermi restando i limiti massimi di durata
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Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali sarà concesso sulla base dei risultati
conseguiti all’interno del percorso di formazione.
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La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro sull'apposito libretto formativo.
Art.62 - Obblighi del datore di lavoro
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In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato, il datore di lavoro che intenda procedere all’assunzione di lavoratori apprendisti ha l'obbligo:
:: di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
:: di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
:: di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, di partecipare alle iniziative formative previste per l'acquisizione della professionalità prevista dal profilo;
:: di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
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Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c, non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.
Art.63- Doveri dell'apprendista
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L'apprendista deve:
:: seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
:: prestare la sua opera con la massima diligenza;
:: frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
:: osservare le norme disciplinari generali, previste dal presente CCNL e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge
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L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.
Art.64 - Trattamento normativo
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L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al trattamento normativo previsto dal presente
CCNL per i lavoratori in possesso della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Art.65 -Divieto di cottimo
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È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo
Art.66 – Malattia
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Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione d'anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre), ad un'indennità pari al 30% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
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Dal 4° giorno di malattia l‘apprendista avrà diritto all’indennità pari al 75% della retribuzione lorda di cui al
punto precedente, rimanendo inteso che il numero massimo complessivo di giornate indennizzate dal datore di lavoro è pari a 45 giorni.
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Nel caso di ricovero ospedaliero, e per tutta la durata dello stesso, a partire dal 4° giorno ed entro i limiti del periodo di comporto previsto dal presente CCNL, l’apprendista avrà diritto ad una integrazione, a carico del datore di lavoro, tale da raggiungere il 50% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
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Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
Art.67 - Infortunio
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Durante il periodo d’infortunio l’apprendista avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro, per un periodo di 180 giorni, dal verificarsi dell'infortunio.
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A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, in caso di assenza per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, gli verrà corrisposta un’indennità integrativa rispetto a quella dell’INAIL fino al raggiungimento complessivo delle seguenti misure:
:: 60% per i primi 3 giorni;
:: 80% dal 4° al 20° giorno;
:: 90% dal 21° giorno al 180°
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Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
Art.68 - Durata contratto di apprendistato
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Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche conseguite o alla scadenza delle durate previste per le varie tipologie di apprendistato.
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In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 30 giorni di calendario.
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Ai fini del calcolo di tale periodo devono essere presi in considerazione anche più periodi sospensivi di breve
durata non inferiori a 10 giorni di calendario.
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Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.
Art.69 - Obblighi di comunicazione
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Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l'Impiego di cui al
D.lgs.n.469/1997, anche a mezzo PEC, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
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Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti, di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa
Art.70 - Formazione
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Durata
:: La formazione professionalizzante non sarà inferiore a 80 ore medie annue comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, e potrà essere svolta anche “on the job” e in affiancamento. La formazione professionalizzante sarà integrata, laddove esistente, dall'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015.
:: Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione
ovvero gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
:: È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
:: L’attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo di Formazione
a distanza.
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Contenuti
:: Per la formazione degli apprendisti le aziende in prima istanza dovranno fare riferimento ai Profili Formativi elaborati dall’Ente Bilaterale E.BI.A.S.P., che terranno conto dei profili formativi predisposti e pubblicati dall' ISFOL.
:: È prevista la presenza di un Tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista.
:: L’offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio.
:: Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza con le previsioni
normative regionali in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti:
* accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;
* competenze relazionali;
* organizzazione ed economia;
* disciplina del rapporto di lavoro;
* sicurezza sul lavoro.
:: I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
* conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
* conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
* conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
* conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
* conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
* conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;
:: Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
:: Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della sperimentazione, le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province autonome ed associazioni territoriali datoriali e sindacali.
:: L’attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning.
:: Ogni altro tipo di attività formativa sarà invece compresa nel normale orario di lavoro.
Art.71 - Finanziamento della formazione dell'apprendistato
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La formazione degli apprendisti potrà essere finanziata attraverso l'intervento del fondo Interprofessionale da costituire.
Art.72 - Rinvio alla legge
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Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato, di limiti numerici e di istruzione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
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Le parti convengono che al fine di adeguare le regole del presente titolo ai futuri interventi normativi in materia, verranno previsti opportuni adeguamenti da concordarsi con apposito verbale di accordo integrativo contrattuale.