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MODA – Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento

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In caso di assunzione di un apprendista, l’azienda ha specifici obblighi di natura contrattuale, formativa, contributiva e documentale, che variano leggermente in base alla tipologia di apprendistato (es. professionalizzante, duale, alta formazione) ma seguono linee generali comuni.

Ecco gli obblighi principali dell’azienda per un apprendistato professionalizzante (la forma più diffusa):

  • Redazione del Piano Formativo Individuale (PFI)
    • Deve essere redatto al momento dell’assunzione.
    • Specifica gli obiettivi e i contenuti della formazione (trasversale e tecnico-professionale).
    • Deve essere aggiornato se cambiano mansioni o contenuti formativi.
  • Nomina del Tutor Aziendale
    • Il tutor (spesso il responsabile diretto) affianca l’apprendista nel percorso formativo.
    • Deve essere indicato nel contratto e avere competenze adeguate.
    • È responsabile del monitoraggio e della valutazione della formazione.
  • Erogazione della Formazione Obbligatoria
    • Formazione trasversale (competenze base): durata definita a livello regionale (40, 80 o 120 ore nei primi tre anni).
    • Formazione tecnico-professionale: basata sul profilo professionale previsto dal CCNL, che deve essere svolta internamente dal Tutor nominato o con affiancamento.
    • La formazione trasversale può essere svolta internamente se si rispettano le indicazioni normative (come per i nostri corsi) o presso enti esterni accreditati.

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  • Comunicazioni Obbligatorie
    • Comunicazione di assunzione tramite il sistema delle CO (entro il giorno precedente all'inizio).
  • Obblighi Contributivi e Retributivi
    • Retribuzione secondo quanto previsto dal CCNL, con possibile sottoinquadramento o retribuzione in % rispetto al livello ordinario.
    • Contributi agevolati per l’azienda (aliquota ridotta).
  • Tenuta della Documentazione Formativa
    • Registro della formazione effettuata.
    • Documentazione conservata per eventuali controlli da parte di INL o altri enti.
  • Valutazione e Certificazione delle Competenze
    • Alla fine del percorso, l’azienda valuta le competenze acquisite.
    • Certificazione finale della formazione.
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L’assunzione di un apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante comporta importanti vantaggi fiscali e contributivi per le aziende. Ecco un riepilogo chiaro e aggiornato (al 2024):


  • Contributi Previdenziali Ridotti
    • Per le aziende fino a 9 dipendenti:
      • Contributo datoriale ridotto al 1,5% della retribuzione imponibile previdenziale per il primo anno.
      • 2% per il secondo anno.
      • 3% dal terzo anno in poi.
      • No contributo addizionale NASpI (1,31%).
    • Quindi il costo contributivo per l’azienda è estremamente contenuto nei primi 3 anni.
    • Per aziende con più di 9 dipendenti:
      • Contributo fisso del 11,61% circa, che include:
        • 10% IVS
        • 1,31% NASpI (disoccupazione)
        • 0,30% Fondi interprofessionali
      • Sempre più conveniente del contratto standard.
  • Retribuzione Agevolata
    • Retribuzione calcolata in percentuale progressiva rispetto al livello di inquadramento previsto dal CCNL:
      • Es: 60% il 1° anno, 70% il 2°, 80% il 3° (dipende dal contratto).
    • Possibilità di sottoinquadramento fino a due livelli inferiori rispetto alla qualifica finale.
  • Incentivi aggiuntivi (soggetti a fondi disponibili)
    • Sgravio totale (100%) per 3 anni per assunzioni di apprendisti under 30 (in base a misure nazionali o regionali).
    • Bonus per trasformazione a tempo indeterminato in alcune Regioni o PNRR.
    • In alcuni casi, credito d’imposta formazione 4.0 se l’apprendista partecipa a formazione su tecnologie innovative.
  • Esclusione dal computo dell’organico
    • Gli apprendisti non si contano ai fini di:
      • Applicazione di obblighi di legge (es. disabili L. 68/1999),
      • Clausole legate alla dimensione aziendale (es. rappresentanze sindacali),
      • Contributi INAIL maggiorati per aumento del personale.
In sintesi: Aziende ≤ 9 dip. Aziende > 9 dip.
Contributi INPS 1,5% - 3% ~11,61%
NASpI Esente Inclusa (1,31%)
Retribuzione % su CCNL % su CCNL
Sottoinquadramento
Esclusione da organico



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I Corsi di formazione apprendistato professionalizzanti possono essere fatti grazie alle regole in vigore dal 1° ottobre 2013 relative alle semplificazioni dell’apprendistato previste dal decreto legge n. 76/2013..

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APPRENDISTATO

Art.54 - Tipologie contratto di apprendistato

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere d’istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:

Art.55 - Durata rapporto contrattuale

Art.56 - Apprendistato professionalizzante

Le parti convengono che possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs.n.226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per il raggiungimento dei livelli dai quadri al 6°. La retribuzione dell’apprendista viene determinata applicando le seguenti percentuali alla retribuzione tabellare prevista per il livello di inquadramento finale:

Livello

Durata apprendistato

Periodo

Trattamento retributivo

2° - 3° - 4° - 5°S - 5°

36 mesi

Primo anno

70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato

Secondo anno

80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato

Terzo anno

90%  della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato

6°S - 6° livello

24 mesi

Primo periodo

70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato

Secondo periodo

80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato

Disciplina per i contratti di apprendistato stipulati dopo il 01.08.2022

Livello

Durata

1° Periodo

2° periodo

3° periodo

Q – 1° - 2° - 3° - 4°

36 mesi

15 mesi

15 mesi

6 mesi

5°S – 5° - 6°S – 6°

36 mesi

12 mesi

18 mesi

6 mesi

In caso di apprendistato con durata inferiore a 36 mesi, la durata dei periodi indicati sarà proporzionalmente riparametrata.

La durata dell’apprendistato può essere ridotta di 6 mesi qualora il lavoratore abbia svolto un periodo di stage o tirocinio di egual durata e per le stesse mansioni presso l’azienda.

Trattamento economico
Primo periodo: due livelli sotto;
Secondo periodo: un livello sotto;
Terzo periodo: livello di destinazione finale.

Gli apprendisti con destinazione finale ai livelli 6°S e 6° saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato

Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. La stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.

Art.57-Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

Art.58 – Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Art.59 - Proporzione numerica

I limiti numerici per l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato sono definiti dal D. Lgs. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.60 - Disciplina del rapporto

Art.61 - Parere di conformità

Art.62- Periodo di prova

Art.63- Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato

Art.64 - Obblighi del datore di lavoro

Art.65- Doveri dell'apprendista

Art.66 - Trattamento normativo

L'apprendista ha diritto, per quanto non disciplinato dalla presente sezione, al trattamento normativo previsto per i lavoratori in possesso della qualifica da conseguire.

Art.67 -Divieto di cottimo

È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.

Art.68 – Malattia

Art.69 - Infortunio

Art.70 - Durata contratto di apprendistato

Art.71 - Obblighi di comunicazione

Art.72 - Formazione

Art.73 - Apprendistato in cicli stagionali

Art.74 - Finanziamento della formazione dell'apprendistato

Art.75 - Rinvio alla legge